Italiano
74
*NOTA BENE:
per motivi di carattere ambientale non scaricare mai il refrigerante direttamente nell’atmosfera (attenersi alle
disposizioni locali relative al corretto smaltimento del refrigerante).
Studiare a fondo l'intera documentazione tecnica fornita con l'unità (per esempio: schemi meccanici ed elettrici) per evitare un
utilizzo improprio dell’impianto.
È
obbligatorio
attenersi al
Regolamento (CE) n. 842/2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Tale Regolamento sancisce misure e limitazioni specifiche da tenere in considerazione per la messa in funzione, l’utilizzo, la
manutenzione e lo smaltimento di apparecchiature contenenti gas a effetto serra (per esempio, gli HFC), come specificato
nell’Allegato I.
Il Regolamento (CE) n. 842/2006 specifica anche (ma non solo) la frequenza con cui eseguire controlli obbligatori per
individuare eventuali perdite da parte di personale certificato così come i registri obbligatori in cui devono essere riportate le
quantità esatte di gas fluorurati installate, quelle eventualmente aggiunte e/o recuperate come descritto nell’Articolo 3 (riportato
sotto):
Articolo 3
Contenimento
Gli operato
ri delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti,
nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I, adottano tutte
le misure fattibili sul piano tecnico che non comportano costi sproporzionati per:
(a) prevenire perdite di tali gas; e
(b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da
personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:
(a) le applicazioni contenenti
3 chilogrammi o più
di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite
almeno
una volta all'anno
; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati,
etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;
(b) le applicazioni contenenti
30 chilogrammi o più
di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite
almeno una volta
ogni sei mesi
;
(c) le applicazioni contenenti
300 chilogrammi o più
di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite
una volta
ogni tre mesi
;
Le applicazioni sono controllate per individuare perdite
entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la
riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per individuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono
esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o
dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la
presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard di cui al paragrafo 7.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano
sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all'anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di
rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al
paragrafo 2, lettere b) e c), può essere dimezzata.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma
ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto
frequenti.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti
3 chilogrammi o più
di gas fluorurati ad effetto serra
tengono
un registro
in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e
quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un
registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la
riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che
permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).
Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.
Il Regolamento (CE) n. 842/2006
si compone inoltre d
ei seguenti articoli: “
Campo di applicazione”
– Articolo 1; “
Definizioni”
– Articolo 2; “
Recupero”
– Articolo 4; “
Formazione e certificazione
” – Articolo 5; “
Relazione”
– Articolo 6; “
Etichettatura
”–
Articolo 7; “
Controllo dell’uso”
– Articolo 8; “
Immissio
ne in commercio”
– Articolo 9;”
Riesame”
– Articolo 10; Articolo 11;
‘
Comitato”
– Articolo 12; ‘
Sanzioni
’ – Articolo 13; Articolo 14; “
Entrata in vigore”
.
ATTENZIONE!
Ai sensi del regolamento in materia di F-
GAS (DPR 43/2012), ogni anno l’operatore (il
proprietario dell’apparecchiatura) è responsabile di garantire che venga effettuato un controllo delle perdite di gas,
Summary of Contents for EB 130 WT
Page 20: ...English 20 APPENDIX A1...
Page 21: ...English 21 APPENDIX A2...
Page 26: ...English 26 Max pressure valve Thermostatic Valve Evaporator Refrigerant pipes Fan Pump...
Page 54: ...Deutsch 54 ANLAGE A1...
Page 56: ...Deutsch 56 ANLAGE A2...
Page 62: ...Deutsch 62 H chstdruckventil Thermostatisches Ventil Verdampfer K hlmittelrohre L fter Pumpe...
Page 89: ...Italiano 89 ALLEGATO A1...
Page 91: ...Italiano 91 ALLEGATO A2...
Page 124: ...Espa ol 124 ANEXO A1...
Page 126: ...Espa ol 126 ANEXO A2...
Page 159: ...Fran ais 159 ANNEXE A1...
Page 161: ...Fran ais 161 ANNEXE A2...
Page 177: ...177 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9 10 11 12 A1 A2 B1 B2 C 1 2 D 1 12 2 EN 60204...
Page 178: ...178 30 435 PSI 5 8 85 PSI PWW PS 12...
Page 182: ...182 4 7 3...
Page 183: ...183 3 b PWW 3 4 PWW 9000 12000 1 PWW 18000 24000 3 4 PWW 9000 12000 1 PWW 18000 24000 4...
Page 187: ...187 60 90 m PFANNENBERG 18 15 ISO 4406 10 40 C 45 C 50 C 15 C PFANNENBERG 0 C 11 A1 A2 PWW A2...
Page 189: ...189 11 12 13 14...
Page 190: ...190 l R S T 15 16 17...
Page 191: ...191 5 R S T 18 19 20 21...
Page 192: ...192 PFANNENBERG...
Page 193: ...193 12 KLIXON 2 1 Klixon...
Page 194: ...194 40 C...
Page 195: ...195...
Page 196: ...196 A1...
Page 198: ...198 A2...
Page 200: ...200 B1 n 842 2006 2 PWW 22 23...
Page 201: ...201 A2 20 30 5 7 11 24 25...
Page 202: ...202 24 36 25 309 1 2004...
Page 203: ...203 B2 EB EB150 T EB190 WT...
Page 204: ...204...
Page 205: ...205 C 1 Pfannenberg PFANNENBERG 1 2 3 26 2 1 0...
Page 210: ...210 2 PWW INLET 2 1 31 PWW Air purge valve Max safety valve Refill valve...
Page 211: ...211 D 1 1 1 90 m pH 1 2 3 4 32...