6. Garanzia
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I
1. Se la merce consegnata è difettosa, l`azienda
KESSEL è tenuta, secondo espressa scelta del
committente, a provvedere eseguendo la dovuta
riparazione del bene contestato ovvero alla sua
sostituzione. Se la riparazione/sostitu-zione non
andasse a buon fine per due occasioni consecuti-
ve o non fosse economicamente sostenibile,
l`acquirente/ ordinate ha il dritto di recesso dal
contratto
o
ad
un`adeguata
riduzione
dell`obbligazione sorta dal relativo contratto di
compravendita. La constatazione di vizi evidenti
deve essere comunicata tempestivamente in
forma scritta; in caso di presenza di difetti diffi-
cilmente visibili o impossibili di immediato accer-
tamento, la relativa declamazione va effettuata al
momento del loro conoscimento. In caso di sosti-
tuzioni o riparazioni di prodotti difettosi, la ditta
KESSEL si impegna a rispondere per la merce
riparata/sostituita oggetto del contratto origina-
rio. La consegna di nuovi prodotti da parte della
ditta KESSEL in conto sostituzione, provoca la
nascita di un nuovo periodo di garanzia, subent-
rando quindi al precedente, se e solo se si tratta
di articoli di produzione ex novo. La garanzia ha
una validità di 24 mesi. Quest`ultima produce
diritti a partire dal giorno di consegna della merce
destinata ai clienti KESSEL, controparte del con-
tratto di fornitura. Informazioni aggiuntive sono
disposte e consultabili nei commi 377, 378 del
HGB
(=
Handelsgesetzbuch
trad.
Codice
Commerciale tedesco).
Oltre al regime legale, la KESSEL AG ha prolunga-
to ad anni 20 il periodo di garanzia per i separa-
tori a coalescenza/olio/ benzina, separatore di
grassi, pozzetti, fosse biologiche e serbatoi di
acqua piovana in merito al solo serbatoio. Questo
si riferisce alla compattezza, alla`idoneità all`uso
e alla sicurezza statica. Pre-supposto per questo
è un assemblaggio di esperti come pure l`attivo
del prodotto proprio secondo gli istruzioni di mon-
taggio e manutenzione in corso e le relative
norme valide
2. La ditta KESSEL non riconosce l`usura come un
difetto o un malfunzionamento valido ai fini della
contestazione per sostituzione o riparazione.
Motivo di non sostituibilità (o riparazione) è rela-
tivo anche per guasti conseguenti a negligenze o
inefficienze nelle operazioni di manutenzione.
10.11.2009
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