Nel contesto di queste condizioni generali di vendita, le parole qui indicate avranno
il seguente significato:
CONDIZIONI GENERALI:
le Condizioni Generali di vendita Georg Fisher PFCI Srl +GF+:
Georg Fischer PFCI Srl, via degli Imprenditori, 24/26 - 37067 – Valeggio sul Mincio (VR)
COMPRATORE:
il soggetto che effettua l’ordine di fornitura
ORDINE DI FORNITURA:
il documento emesso dal COMPRATORE che contiene la
specifica d’ordine con l’elenco dei materiali richiesti e le condizioni specifiche di
fornitura.
1
Validità
1.1
Queste condizioni di vendita sono valide per tutte le forniture effettuate da +GF+ al COMPRATORE
1.2
Eventuali clausole differenti o aggiuntive rispetto alle Condizioni Generali, riguardanti le condizioni
d'acquisto richieste dal COMPRATORE, come pure quelle oggetto di eventuali accordi verbali sono vali-
de per la fornitura cui si riferiscono solo se confermate per iscritto dalla +GF+.
2
Offerte
Le offerte di +GF+ sono irrevocabili solo se contengono un termine per l’accettazione ai sensi dell’art. 1329
c.c.
3.
Dati e documenti
3.1
I documenti tecnici quali disegni, descrizioni, figure come pure eventuali indicazioni sulle proprietà,
dimensioni o peso s'intendono resi a titolo informativo e non sono vincolanti per +GF+.
+GF+ si riserva il diritto di apportare modifiche, anche tecniche o strutturali qualora lo ritenga oppor-
tuno in virtù del progresso tecnico intervenuto ovvero per l’adeguamento a nuove ed intervenute norme
di legge o in virtù di adeguamenti tecnici richiesti per il rispetto delle certificazioni di prodotto, nazio-
nali o internazionali.
3.2
Tutta la documentazione tecnica ed il suo contenuto giuridico e fattuale, nonché il suo
know how azien-
dale, cui il COMPRATORE può avere accesso, rimane di proprietà di +GF+ e può essere usata solo per
gli scopi concordati con la +GF+ o da essa previsti nell’Ordine di Fornitura.
3.3
Il COMPRATORE sin da ora autGF+ all’elaborazione dei propri dati personali. In particolare, il
COMPRATORE si dichiara d’accordo alla trasmissione di tali dati da parte di +GF+ a terzi anche all’e-
stero anche per la corretta esecuzione degli obblighi di cui all’Ordine di Fornitura.
4
Prescrizioni esistenti nel luogo di destinazione
Il COMPRATORE deve infGF+ dell'esistenza di limiti o condizioni particolari ovvero di altre
prescrizioni di natura legale, fiscale, amministrativa o di altra natura esistenti nel luogo di destinazio-
ne della merce, in relazione all'esecuzione della fornitura ed al rispetto di norme di sicurezza o di omo-
logazione.
5
Prezzi
5.1
Se non concordato diversamente, i prezzi si intendono IVA esclusa franco magGF+, incluso
l'imballaggio standard. Tutti i costi supplementari, come ad es. trasporto, assicurazioni, costi di
importazione, transito, esportazione, o per permessi, o di certificazione, sono a carico dei COMPRATO-
RE. Sono pure a carico del COMPRATORE eventuali tasse, imposte, diritti e spese doganali.
5.2
Se eventuali costi per imballaggio, trasporto, assicurazione o altre spese accessorie sono stati indica-
ti da +GF+ separatamente nell'offerta o nell’Ordine di Fornitura, essa si riserva il diritto di adeguarli
congruamente in caso di modifica dei relativi oneri.
6 Resi
6.1
I resi di merce devono essere comunicati appena possibile a +GF+ e da questa autorizzati.
Resta inteso, che il COMPRATORE sarà responsabile della custodia dei beni oggetto della fornitura fino
al momento della restituzione a +GF+, anche in caso di contestazione.
6.2
+GF+ si riserva il diritto di applicare al COMPRATORE una penale del 25% del valore dei beni qualora
questi siano resi senza il preventivo accordo con +GF+ ovvero per cause non imputabili a +GF+.
6.3
I resi devono essere consegnati franco magGF+ di Valeggio sul Mincio
7
Condizioni di pagamento
7.1
In deroga al disposto di cui all’art. 1182 c.c., i pagamenti da parte del COMPRATORE vanno effettuati
presso la sede di +GF+ entro i termini concordati senza trattenute di sorta a qualsiasi titolo.
7.2
Al COMPRATORE compete il diritto di compensazione o trattenuta solo se l'esigibilità di un suo even-
tuale controcredito è stata riconosciuta per iscritto dalla +GF+ o è stata accertata giudiziariamente.
7.3
In caso di ritardo nel pagamento il COMPRATORE è tenuto a corrispondere, senza necessità di costi-
tuzione di mora, gli interessi di mora complessivamente calcolati in ragione di tre punti percentuali da
aggiungere al tasso legale vigente a decorrere dal giorno di scadenza del termine previsto per il paga-
mento, sempre e comunque nei limiti del tasso usurario. Ove la sommatoria di cui al presente artico-
lo dovesse eccedere tale limite usurario, l’interesse di mora rimarrebbe limitato al massimo possibi-
le.
8
Riserva di proprietà
8.1
La merce rimane di proprietà di +GF+ fino ad avvenuto pagamento di tutte le fatture relative al con-
tratto di fornitura ai sensi dell’art. 1523 c.c..
8.2
In caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del COMPRATORE, +GF+ è autorizzata a richie-
dere al COMPRATORE la restituzione immediata della merce.
9. Consegna
9.1
Salvo diversa espressa pattuizione scritta, i termini di consegna non sono vincolanti ma semplicemente indicativi.
9.2
In ogni caso il termine di consegna inizia a decorrere dalla data di accettazione dell’Ordine di
Fornitura, tranne il caso in cui siano richieste modifiche tecniche. In tale ultimo caso, il termine di con-
segna decorre dalla data di accettazione delle modifiche. Il termine di consegna si considera comun-
que rispettato al momento della disponibilità del Prodotto al magazzino di +GF+.
9.3
Il termine di consegna può essere prolungato:
a) se le informazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine non pervengono a +GF+ entro i termini
richiesti o se esse vengono di seguito modificate dal COMPRATORE causando un ritardo alla fornitura;
b) se la prestazione di +GF+ risulta ritardata o resa impossibile per eventi non imputabili alla stessa
+GF+
Qualora la durata delle circostanze non imputabili a +GF+ si estenda oltre i sei mesi dalla data di accettazio-
ne dell’ordine, le parti si riservano il diritto di recedere dal contratto, fatto salvo il risarcimento del danno a
favore di +GF+
c) se il COMPRATORE è in ritardo con l'adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare se le
condizioni di pagamento non vengono rispettate ai sensi dell’art. 1460 c.c..
9.4
Anche quando sia stato espressamente convenuto un termine di consegna essenziale e vincolante, +GF+
non potrà essere considerata in mora se non dopo il decorso di un ulteriore termine supplementare di
consegna non inferiore ad un mese espressamente intimatole per iscritto dal COMPRATORE. Decorso
inutilmente questo termine, il COMPRATORE potrà recedere dal contratto ma non avrà diritto ad alcun
risarcimento dei danni, salvo che il COMPRATORE provi che essi sono imputabili alla +GF+ per dolo o
colpa grave.
9.5
+GF+ potrà effettuare consegne parziali e per esse emettere le relative fatture
9.6
Ove il COMPRATORE non dovesse ritirare la merce nei termini stabiliti, +GF+ provvederà a custodirla nei
suoi magazzini applicando al COMPRATORE una penale di Euro 250,00 al giorno per la custodia.
La merce verrà comunque fatturata al COMPRATORE come se fosse stata ritirata nei termini.
9.7
La consegna deve considerarsi “pronte da magazzino, salvo venduto”.
10.
Imballaggio
10.1
L’imballo standard deve considerarsi compreso nel prezzo.
10.2
Qualora la merce oltre che negli imballaggi standard venga ulteriormente imballata, i relativi imbal-
laggi verranno fatturati separatamente e non potranno essere resi.
11.
Trasferimento dei rischi
11.1
Indipendentemente dal disposto di cui all’art. 8.1., i rischi relativi alla merce passono al COMPRATO-
RE non appena la merce lascia lo stabilGF+ e ciò anche quando è prevista una fornitura fran-
co destino o con clausole similari oppure anche se è stato incluso il montaggio in sito o se il trasporto
viene organizzato e diretto da +GF+.
11.2
Se la spedizione viene ritardata per cause non imputabili a +GF+ il trasferimento dei rischi al COM-
PRATORE avviene al momento della comunicazione di merce pronta.
12.
Trasporto e assicurazione
12.1
Salvo diversi accordi scritti, le spese di spedizione e di trasporto sono a carico del COMPRATORE
12.2
L'assicurazione della merce contro qualsiasi tipo di rischio è a carico del COMPRATORE. Anche nel
caso che essa venga conclusa dalla +GF+, essa viene considerata in nome e per conto del COMPRA-
TORE
12.3
Eventuali richieste speciali concernenti la spedizione e/o l’assicurazione devono essere comunicate a
+GF+ in tempo utile. In caso contrario la spedizione viene eseguita a discrezione di +GF+ e comunque
senza responsabilità di +GF+ stessa, scegliendo il mezzo più veloce e meno oneroso possibile. In caso
di fornitura franco destino la spedizione avverrà per conto della +GF+. Eventuali costi supplementari
dovuti a richieste particolari saranno a carico del COMPRATORE
12.4
In caso di avaria o di perdita della merce, il COMPRATORE è tenuto a fare una corrispondente riserva
sui documenti di accompagnamento ed a chiedere immediatamente al vettore un accertamento dei
fatti. La comunicazione di danni dovuti al trasporto e non facilmente accertabili deve pervenire al vet-
tore entro otto giorni dal ricevimento della merce.
13.
Controllo e accettazione della fomitura
13.1
Il COMPRATORE ha l'obbligo di controllare lo stato della merce ricevuta e di comunicare per racco-
mandata AR o fax eventuali reclami per vizio e/o difetti di qualità entro i termini di legge ex art. 1495
c.c.
13.2
Anche in caso di reclamo validamente proposto il COMPRATORE è tenuto a pagare l’importo della fat-
tura alla scadenza e prima di aver effettuato tale pagamento non potrà proporre, neppure in via di
eccezione, le azioni che potessero competergli contro la +GF+.
13.3
Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano il COM-
PRATORE dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione.
14.
Garanzia
14.1
+GF+ garantisce che le merci fornite hanno le stesse caratteristiche promesse e sono immuni da vizi
allo stato attuale della tecnica sia, per quanto concerne i materiali sia per quanto concerne la lavora-
zione e la tecnica di montaggio ed assemblaggio; non assume invece alcuna garanzia che la merce cor-
risponda a particolari esigenze del COMPRATORE non esplicitate nell’Ordine di Fornitura.
14.2
La garanzia è valida per la durata di 12 (dodici) mesi dal ricevimento della merce da parte dell'utilizzato-
re finale - se diverso dal COMPRATORE - , ma non oltre 18 (diciotto) mesi dalla spedizione dallo stabili-
mento +GF+.
14.3
In caso di reclamo ai sensi dell’art. 13.1, +GF+ s'impegna – una volta verificato il vizio della cosa, come
eccepito nel reclamo del COMPRATORE, a riparare o, a sua discrezione, a sostituire gratuitamente
tutte quelle parti della fornitura che risultassero danneggiate o inutilizzabili a causa dì materiale o
costruzione difettosi ovvero ad istruzioni d'uso o di montaggio errate. La riparazione o sostituzione
s'intendono franco stabilGF+. I pezzi danneggiati e sostituiti diverranno proprietà di +GF+.
14.4
Per eventuali prodotti realizzati su indicazioni, disegni o modelli dei COMPRATORE la garanzia da parte
della +GF+ è limitata alla qualità dei materiali e alla lavorazione.
14.6
Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad usura naturale, magazzinaggio, manutenzione non ade-
guata, inosservanza delle prescrizioni per l'uso, sollecitazioni eccessive rispetto alla normale diligen-
za, impiego di mezzi di produzione non adatti, interventi non appropriati del COMPRATORE o di terzi,
utilizzo di parti non originali o altre cause non imputabili a +GF+.
15.
Limitazioni di responsabilità
15.1
+GF+ sarà responsabile per eventuali danni diretti e indiretti subiti dal COMPRATORE in conformità e
nei limiti di cui al DPR 24.05.1988 n. 224 e dall’art. 15.2.
15.2
Il COMPRATORE rinuncia al diritto di regresso di cui all’art. 1519
quinquies e si impegna comunque e
sin da ora a manGF+ per qualsiasi somma le venisse richiesta da terzi per danni diretti o indi-
retti derivanti dall’uso e dalla manutenzione della merce
15.3
La limitazione dì responsabilità dì cui sopra non vale tuttavia qualora iI COMPRATORE provi che +GF+
è incorsa in colpa grave.
16.
Recesso – Risoluzione
16.1
Il COMPRATORE potrà recedere dal contratto entro 30 giorni precedenti la data fissata per la conse-
gna , comunicandolo a mezzo raccomandata AR a +GF+.
In tal caso, il COMPRATORE sarà obbligato a versare a titolo di penale una somma pari al 10% del valo-
re del contratto, fatto salvo il diritto di +GF+ di richiedere il maggior danno.
16.2
Ove +GF+ dovesse sostituire ovvero riparare la merce di cui all’Ordine di Fornitura e non vi provvedes-
se entro 60 gioni dalla richiesta del COMPRATORE, accettata da +GF+, il COMPRATORE avrà la facoltà
di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previo invio di una raccomandata a.r. ove dichiara di
volersi avvalere della citata facoltà.
17.
Diritto applicabile. Foro competente
17.1
Il rapporto contrattuale tra +GF+ e il COMPRATORE è regolato dal diritto italiano.
17.2
Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano, con rinuncia da parte
del COMPRATORE a qualsiasi altra giurisdizione e/o competenza anche per titoli connessi o relativi ad
azioni promosse da terzi. Tuttavia, in caso d'inadempienza del COMPRATORE, +GF+ avrà lo facoltà di
convenire il COMPRATORE stesso anche avanti il Foro, ove questi abbia il suo domicilio o la sua sede.
Condizioni generali di vendita
GEORG FISCHER
Pfci Srl
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