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NORME DI GARANZIA
La forma di garanzia applicata dalla ditta Comet è quella della direttiva
1999/44CE “su taluni aspetti della vendita e della garanzia dei beni di consumo”.
La garanzia non si applica alle parti soggette a normale usura derivante
dall’impiego della macchina, ed in particolare: spazzole e cinghia di trasmissione.
Riparazioni effettuate da personale non autorizzato invalidano la garanzia
con esclusione di ulteriore responsabilità, in particolare per danni a cose
o terzi.
La garanzia è limitata ai difetti dimostrabili ed imputabili alla fabbricazione
e/o al materiale, tale garanzia entra in vigore al momento dell’acquisto.
La sostituzione o riparazione di parti difettose è subordinata alla insindacabile
decisione del costruttore.
Solamente il servizio assistenza, i rivenditori specializzati potranno ricevere i
pezzi di ricambio, pertanto queste parti di ricambio saranno fornite sulla base di
questa garanzia.
Ogni qual volta vengano effettuati interventi sull’apparecchio e/o sul suo
sistema, senza esplicita autorizzazione del centro assistenza, decadono tutti i
diritti della garanzia.
I casi e/o difetti che risultano dalla normale usura, dallo scorretto e/o improprio
impiego, non sono coperti dalla garanzia.
Nei casi di garanzia l’acquirente si assume i costi di trasporto ed i rischi di
trasporto sul prodotto.
Il servizio assistenza autorizzato sostituisce il produttore negli obblighi e nei
diritti, sui termini espressi dalla presente garanzia.
Non verranno altresì avanzate pretese e/o diritti da parte del Centro di assistenza
autorizzato, che esulano da questi punti richiamati dalla presente garanzia.
Non sono coperti da garanzia i controlli periodici, tarature, manutenzione e
modifiche. Premessa tassativa per accedere al diritto di garanzia è la presentazione
del relativo scontrino fiscale o fattura.
Il rivenditore deve firmare e timbrare il libretto nell’ultima pagina nello spazio apposito.
La ditta Comet si riserva il diritto di apportare modifiche al presente libretto
ed alle caratteristiche tecniche delle macchine prodotte senza darne
preavviso.
RISERVA DI PROPRIETÀ: i beni oggetto della vendita rimangono di esclusiva
proprietà della venditrice fino al totale pagamento del prezzo pattuito come previsto
dall’art.
1523 del codice civile.
CONTROVERSIE: qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente alla
competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Reggio Emilia (Italia).
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