ITALIANO (822-501 D)
CONDIZIONI DI GARANZIA
AB ÅLÖ MASKINER, qui di seguito indicata anche come il Produttore, si impegna a sostituire o riparare qualsiasi
parte danneggiata dimostrabilmente a causa di difetti dei materiali o della mano d’opera.
La presente Garanzia è valida per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data in cui la pala caricatrice è stata
consegnata al proprietario. Si intende e si concorda inoltre che il difetto debba essere immediatamente riferito al
Distributore e che la pala caricatrice o la parte difettosa debba essere messa a completa disposizione del produttore
dopo il guasto. Nel caso in cui siano avvenute riparazioni o sostituzioni di parti in base alla presente Garanzia, i
relativi articoli sono garantiti unicamente fino alla scadenza della Garanzia originale.
La garanzia non si estende a incidenti, trascuratezza nella manutenzione, cambi o montaggi errati eseguiti dal
Proprietario. Quando si sostituiscono delle parti in garanzia, il Proprietario è tenuto a compensare il Produttore per il
tempo in cui le parti sono state usate, nel caso in cui siano state sottoposte a usura estrema.
Il risarcimento non è dovuto per danni fisici, fermo macchina, danni indiretti o altre perdite.
Nel caso in cui si riscontrino difetti attribuibili al Produttore durante le prove o la ricerca guasti eseguita su richiesta
del Proprietario, le prove o la ricerca guasti saranno gratuite. Il Proprietario sopporterà tutti i costi non così allocabili.
Le riparazioni temporanee o i costi addizionali dovuti all’esecuzione di lavori oltre il normale orario lavorativo non
verranno compensati.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ UE RIF. ALLEGATO 2A
Il Produttore
AB ÅLÖ -MASKINER
SE-901 37 UMEA Svezia
Tel. +46-(0)90 17 05 00
Con la presente dichiara che:
le macchine (pale a caricamento frontale) di tipo QUICKE, AGRAM. VALTRA/VALMET, MF e VETO*, oltre agli
attrezzi e accessori prodotti da ÅLÖ-Maskiner
a partire dal mese di produzione gennaio 2000
* dal mese di produzione ottobre 1999
a) sono state prodotte in conformità con la DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 22 giugno 1998 riguardante
l’armonizzazione della legislazione degli stati membri relativa alle macchine (98/37/EC), con particolare riferimento
all’Allegato 1 della Direttiva riguardante i requisiti principali per la salute e la sicurezza associati alla progettazione
e produzione di macchine e relativi addenda
b) sono state prodotte secondo le seguenti norme armonizzate:
EN 292-1, 2, 3, EN 294, EN 12525:2000.
L’Agente accreditato
SVENSK MASKINPROVNING AB (Istituto Nazionale Prove su Macchinari)
Fyrisborgagatan 3
SE-754 50 UPPSALA, Svezia
Tel. +46-(0)18 56 15 00
ha ricevuto la documentazione tecnica secondo il Capitolo 8, Punto 2c, secondo paragrafo. L’agente accreditato ha
emesso un certificato a conferma della correttezza di tale documentazione.
Umea, gennaio 2000
Olle Pehrsson
L’Amministratore delegato
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