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2017-04-27
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Beissbarth GmbH
88 | VLH 4440 | Obbligo dell'imprenditore
it
4. Obbligo dell'imprenditore
4.1
Impiego di ponti sollevatori
Nell’ambito dell’impiego dei ponti sollevatori, in Ger-
mania sono vincolanti le "Regole dell’associazione di
categoria per la sicurezza e la tutela della salute sul
lavoro secondo BGR 500 capitolo 2.10". In tutti gli altri
Paesi si devono osservare le disposizioni o leggi e ordi-
namenti nazionali corrispondenti.
4.2
Controllo di ponti sollevatori
I controlli sono disciplinati dalle seguenti direttive e
disposizioni:
R
Principi per il controllo di ponti sollevatori (BGG 945)
R
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute della Direttiva 2006/42/CE
R
Norme europee armonizzate
R
Regole generalmente riconosciute della tecnica
R
Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori
R
Norme antinfortunistiche di riferimento
È obbligo dell’esercente del ponte sollevatore prov-
vedere all’esecuzione dei controlli. Rientra nella sua
responsabilità la scelta del perito o esperto da incari-
care dell’esecuzione del controllo. Nell’ambito di que-
sto compito egli deve assicurare che la persona scelta
disponga dei requisiti definiti da BGG 945 secondo il
comma 3.
!
Una responsabilità particolare ricade sull’esercente
qualora designi dipendenti operanti nella propria
impresa in qualità di
periti
o
esperti
.
4.2.1
Entità dei controlli
Il controllo ordinario comprende essenzialmente un
controllo visivo e funzionale. Nell’ambito del controllo
vengono verificati lo stato dei componenti e dispositivi,
l’integrità e l’efficacia dei dispositivi di sicurezza e la
completezza del registro dei controlli.
L’entità del controllo straordinario dipende dal genere e
dall’entità della modifica costruttiva o della riparazione.
4.2.2
Controllo ordinario
I ponti sollevatori dopo la messa in funzione iniziale
vanno controllati da parte di un
esperto
ad intervalli di
al massimo un anno.
Esperto
è da considerarsi chi, in base alla propria for-
mazione tecnica e alle esperienze acquisite, disponga
di
nozioni sufficienti
nel settore dei ponti sollevatori
e abbia una conoscenza delle prescrizioni nazionali
pertinenti, delle norme antinfortunistiche e delle regole
generalmente riconosciute della tecnica (ad es. regole
delle associazioni di categoria, norme DIN, disposizioni
VDE, regole tecniche di altri Stati membri dell’Unione
Europea o di altri Stati firmatari dell’accordo sullo Spa-
zio economico europeo) tale da disporre della necessa-
ria competenza per
valutare
lo stato di esercizio sicuro
di ponti sollevatori.
4.2.3
Controllo straordinario
I ponti sollevatori con un’altezza di sollevamento supe-
riore a 2 metri nonché i ponti sollevatori che sono
destinati ad un uso che prevede la presenza di persone
sotto il mezzo di presa del carico o sotto il carico, dopo
l’esecuzione di misure di modifica costruttiva e inter-
venti di riparazione fondamentali su elementi portanti,
devono essere controllati da parte di un
perito
prima
della nuova messa in funzione.
Perito
è da considerarsi chi, in base alla propria forma-
zione tecnica e alle esperienze acquisite, disponga di
nozioni approfondite
nel settore dei ponti sollevatori
e abbia una conoscenza delle norme per la sicurezza
sul lavoro nazionali, delle norme antinfortunistiche e
delle regole generalmente riconosciute della tecnica
(ad es. regole delle associazioni di categoria, norme
DIN, disposizioni VDE, regole tecniche di altri Stati
membri dell’Unione Europea o di altri Stati firmatari
dell’accordo sullo Spazio economico europeo) tale da
disporre della necessaria competenza per eseguire il
controllo di ponti sollevatori e
formulare un giudizio
peritale
.