Rev.06
– 03/02/2021
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Cod: 71380 - 71381
anni (1 anno se per uso professionale), a far data dall’acquisto comprovato dalla documentazione di vendita.
Costituiscono esclusione dalla garanzia le seguenti circostanze:
•
Uso non conforme o diverso da quello previsto o illustrato nel presente manuale.
•
Negligenza, tentativi di riparazione o modifica da parte di personale non autorizzato espressamente da SUEX
s.r.l. tale da menomare la corretta funzionalità o impedire un'adeguata verifica e collaudo al fine di soddisfare la
richiesta di intervento in garanzia.
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Prodotti affittati su base temporanea.
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Graffi o danni ad ogni superficie, dovuti al normale utilizzo del prodotto da parte del consumatore.
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Normale logoramento, usura o deterioramento.
•
Danni dovuti a trasporto, cadute o incidenti.
•
Utilizzo di parti di ricambio non originali o non approvate da SUEX s.r.l.
Utilizzare SOLO componenti originali Suex.
L'utilizzo di componenti non originali o non approvati da Suex e per qualsiasi danno/perdita causati dall'utilizzo di
parti non originali o non approvati da Suex annulla la garanzia di Suex.
ESONERO DI RESPONSABILITA': SUEX DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI INCIDENTALI O
CONSEGUENZIALI e non si assume la responsabilità per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi persona a
seguito dell'uso o dell'abuso del prodotto con parti non originali o non approvate da Suex come le batterie.
SUEX non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni subiti a seguito dell'uso improprio o a
causa dei prodotti con parti non originali o non approvati da Suex.
32.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' REACH
Regolamento di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (CE n.
1907/2006)
La Direttiva REACH dell'Unione Europea (CE 1907/2006) è progettata per regolare la registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. La legislazione REACH è stata messa a punto nel dicembre
2006 ed è in vigore dal giugno 2007.
SUEX s.r.l. conferma che tutti i prodotti fabbricati rispondono al regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea
con il ruolo dell'azienda di quello di un "produttore di articoli" e che i suoi prodotti fabbricati sono considerati
"articoli" definiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento REACH.
SUEX ha contattato le sue forniture e conferma che, per quanto a sua conoscenza e convinzione, tutte le
registrazioni necessarie di tutte le sostanze comprese nella lista dei candidati REACH SVHC sono state intraprese
da esse.
È richiesta la registrazione per le società che producono o importano nell'UE qualsiasi sostanza in volumi superiori
a una tonnellata per sostanza all'anno. SUEX supera questi importi e non è necessario registrarsi.
Materiali SVHC Il piombo (n. CAS 7439-92-1) viene utilizzato nella fabbricazione di elementi di zavorra a livelli di
concentrazione superiori al limite specificato dello 0,1% (peso in peso). Gli elementi di zavorra che utilizzano
queste sostanze sono racchiusi e sono considerati al di fuori del campo di applicazione della re-strizione a causa
della non praticabilità / non raggiungibilità in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, come definito
dal regolamento REACH e dalle linee guida esistenti.
Gli articoli che contengono queste sostanze in concentrazioni superiori allo 0,1% sono conformi alla direttiva
RoHS, utilizzando le esenzioni dalle normative RoHS ai sensi dell'allegato IV, punti 13 della direttiva, che specifica:
Piombo nei contrappesi
SUEX deve essere contattato se sono necessarie ulteriori informazioni SVHC per i prodotti acquistati.
33.
CONFORMITA' ROHS E WEEE
33.1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ROHS
La direttiva 2011/65 / UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS 2, con l'emendamento
RoHS 3 2015/863), che sostituisce la direttiva 2002/95 / CE (RoHS 1), riguarda le apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE) al fine di evitare impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.
SUEX s.r.l. certifica che tutti i prodotti fabbricati sono
conformi ai requisiti della direttiva RoHS “2011/65 / CE” e
successiva modifica “2015/863”, essendo privi dei seguenti materiali:
Piombo (Pb).
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Mercurio (Hg)
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Cadmio (Cd)
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Cromo esavalente (Cr6 +)
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Bifenili polibromurati (PBB)
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Difenil etere polibromurato (PBDE)
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Bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)
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Butil benzil ftalato (BBP)
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Dibutilftalato (DBP)